Il decreto interministeriale del 31/1/2013 ha stabilito l'obbligo per tutte le attività con uno o più "lavoratori" (inclusi tirocinanti, stagisti, lavoratori occasionali, part-time, ed anche il SOCIO, come da definizione art.2 - D.Lgs.81/08) di avere effettuato la Valutazione di tutti i Rischi presenti in azienda e conservare, all’interno dell’attività, il relativo Documento di Valutazione dei Rischi aggiornato, per autogestirsi (e dimostrare come), agli eventuali controlli ispettivi degli Organi di Vigilanza.
Ciascuna attività deve pertanto premunirsi di avere tale DVR in azienda, in particolare le piccole attività con meno di 10 lavoratori poichè
non è più valida l'autocertificazione adottata fino ad ora.
Obbligo del datore di lavoro è di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione dei lavoratori, ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. Si offrono collaborazioni con datori di lavoro per produrre questo documento nel totale rispetto della normativa vigente.
A CHI SI APPLICA LA NORMATIVA SULLA SICUREZZA?
La procedura standardizzata del DVR si applica alle imprese che occupano fino a 10 lavoratori (art. 29 comma 5, D.Lgs. 81/08 s.m.i.) inclusi due soli soci, tirocinanti, stagisti, lavoratori occasionali, part-time, ecc. e può essere utilizzata anche dalle imprese fino a 50 lavoratori (art.29 comma 6 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., con i limiti di cui al comma 7).
Il DVR con Procedura Standardizzata, per la valutazione dei rischi, è normato ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lettera f) e dell’art. 29, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (Normativa attuale sulla Sicurezza sul lavoro, che sostituisce la 626/94).
Il Decreto Legislativo 81/08, Testo UNICO sulla Sicurezza sul Lavoro (sostituisce la precedente, più conosciuta Legge 626) definisce il “lavoratore”:
”la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori,attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni."
Per quanto riguarda il regime sanzionatorio applicato, l'art. 55 del D.Lgs. 81/08, modificato dal D.Lgs. 106/09, prevede le seguenti sanzioni per il datore di lavoro in caso di violazioni inerenti la stesura del DVR:
Per avere maggiori informazioni per adeguarsi alla normativa cliccare qui